Si segnala l’intervista del Prof. Carmine De Angelis su AVELLINOTODAY, 27 Maggio 2015

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Legge Severino e caso De Luca, il professore De Angelis: “Situazione insostenibile”

Il docente di Istituzioni di diritto pubblico presso il quarto Ateneo pubblico romano in una intervista ci delucida sugli scenari: “Ipotesi che l’attuale Presidente della Regione Stefano Caldoro traghetti l’Ente regionale sino a nuove elezioni”.

Sulla questione legge Severino e questione regionali abbiamo provato a chiedere chiarimenti al prof. Carmine De Angelis, docente di Istituzioni di diritto pubblico presso il quarto Ateneo pubblico romano.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difetto di giurisdizione, quali sono gli effetti?

La Corte ha semplicemente detto che competente in materia, poiché si tratta di un diritto soggettivo, e’ il giudice ordinario. La decisione ha effetti innegabili sulle elezioni regionali ma il problema sussisteva anche prima della sentenza. Cambiano due cose tuttavia : il fattore tempo e la giurisprudenza consolidata.

In che senso di spieghi?

Semplice, i tempi per un richiesta di disapplicazione e sospensione sono diversi anche volendo utilizzare un ricorso d’urgenza ( ex art. 700). Il fattore tempo e’ dilatato e in questi casi tra la proclamazione e la sospensione non ci sarebbero le condizioni d’effetto per un ricorso efficace. Inoltre mentre la giurisprudenza amministrativa sul tema si e’ espressa più volte quella ordinaria, tranne il caso della Corte di Appello di Bari ( che in modo irrituale ha anche sollevato questione di costituzionalità della Severino), e’ meno “rodata”.

In caso di elezioni una volta proclamato eventualmente Presidente De Luca cosa accadrà?

Molto dipende dal Governo ma i tempi sono stretti e’ inutile negarlo. Anzi, poiché il presidente proclamato può nominare la giunta solo dopo l’insediamento del consiglio, ritengo che ci troviamo in una situazione insostenibile. Eletto, proclamato e sospeso il neo Presidente non avrà il tempo per nominare un suo vice, anzi qualora lo nominasse sarebbe anche impugnabile. Gli stessi atti monocratici sarebbero illegittimi poiché prodotti in via ipotetica da un Presidente sub judice.

Ma allora cosa potrebbe accadere?

Guardi sino adesso i casi hanno riguardato Sindaci o consiglieri , non Presidenti della Regione . La cosa non e’ irrilevante. Poiché nel sistema elettorale regionale vige il principio ” simul stabunt vel simul cadent” ( decade il Presidente=nuove elezioni) , l’eventuale sospensione del Presidente senza vice produrrebbe lo scioglimento dell’intero consiglio regionale. Non può essere nominato un commissario poiché l’art. 126 Cost. contempla specifici casi e una decisione in tal senso da parte del Governo sarebbe illegittima.

Quindi il caos?

Non proprio, varrebbe il principio della prorogatio: certa insolita e non sperimentata. In sintesi l’attuale Presidente della Regione Stefano Caldoro traghetterebbe l’Ente regionale sino a nuove elezioni. Ipotesi e possibilità che non fanno bene al Governo regionale, specie in un periodo di programmazione decisiva dei fondi comunitari 2014/20.

Prof. Ci dica la verità ma la legge Severino e’ incostituzionale?

Guardi ormai il dilettantismo dei politici e’ davvero comico. Quando si trattava di votarla unanimità e consenso imperavano, quando invece occorre applicarla iniziano ” i distinguo”. Personalmente ritengo la legge Severino logica e coerente con il tessuto normativo esistente. Mi spiego : perché ad un condannato in primo grado non può essere vietato di candidarsi ? Semplicemente perché vige ancora il principio costituzionale di presunzione d’innocenza ( art. 27). Pertanto non può essere leso un diritto soggettivo attivo e passivo ( art. 48 Cost.) sino ad una condanna definitiva. E’ un problema di fonti del diritto e tutele di diritti. Però si può evitare che l’esercizio della cosa pubblica, Il governo di un ente locale, possa essere affidato ad un condannato, seppur in primo grado, proprio perché sussistono sia ragioni gestionali e di buon andamento dell’amministrazione ( art. 97 Cost.) che motivi di Legalita’, integrità ed etica.

Proviamo a fare un ragionamento da “bar dello sport”: ad un dipendente che non compie il proprio dovere si può chiedere un provvedimento disciplinare e la sua sospensione anche temporanea dal lavoro?

Direi di si! E allora perché non pretendere anche per un soggetto condannato per un reato inerente la gestione pubblica l’ipotesi sospensiva? Non le pare strano? Non possiamo usare due pesi e due misure. Garantire un diritto non esclude che possano essere trovati dei limiti e bilanciamenti al suo esercizio.

Eppure la questione ora e’ stata sollevata presso la Corte Costituzionale, non trova la cosa fondata?

Iniziamo a dire che con la decisione della Cassazione anche il ricorso sollevato dal TAR e’ inammissibile poiché vi e’ un difetto di competenza giurisdizionale e iniziamo a dire che non si può in uno Stato di diritto agire pensando ai ricorsi o a leggi sananti. Questo vale in ogni paese serio. Certezza del diritto e legalità non possono essere messi da parte da atteggiamenti saccenti o irrispettosi. Tra legalità e Governabilità e’ doveroso sempre optare per la prima perché garanzia della seconda! I partiti seri dovrebbe avere il buon senso, reclutare candidati presentabili e soprattutto rispettosi della legge. Il dilemma di Antigone e Creonte per chi amministra e’ sciolto: si deve scegliere sempre la Legge!

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